Le fidejussioni bancarie che attuano lo schema dell'ABI sono state dichiarate nulle dalla Corte di Cassazione con una articolata sentenza

Il tema delle fideiussioni bancarie omnibus è stato affrontato dall’ordinanza n. 29810/2017 della Corte di Cassazione, che ha recepito il provvedimento di Banca D’Italia n. 55/2005, che aveva asseverato la potenziale lesività alla concorrenza derivante dall’utilizzo dello schema tipo predisposto dall’ABI e rappresentato nei contratti di fideiussione generalmente impiegati dalle Banche. 

La Banca d’Italia aveva ravvisato, infatti, che alcuni articoli contenuti nello schema contrattuale predisposto dall’ABI nell’ottobre del 2002 fossero il risultato di un’intesa anticoncorrenziale in contrasto con la normativa antitrust. In particolare, aveva considerato illegittimi gli artt. 2,6 e 8 contenuti nel canovaccio, nella misura in cui venivano applicati in maniera uniforme.

I Giudici di legittimità, oltre a prescrivere la nullità dei contratti stipulati sulla scorta del patto restrittivo della concorrenza, nell’ordinanza del2017 hanno tacciato per la prima volta di invalidità persino i contratti stipulati prima dell'intervento della Vigilanza, in quanto l’illecita intesa conclusa “a monte” investiva anche i contratti perfezionati “a valle” anteriormente all’accertamento della violazione di quell’intesa. In altre parole, si riteneva di estendere l’efficacia temporale del provvedimento caducatorio della Banca D’Italia alle fideiussioni formalizzate nell'arco temporale 2002/2005. 

Questa impostazione peraltro si consolidava in virtù di successive pronunce della Cassazione tendenzialmente dello stesso segno (sent. n. 21878/2019 e n. 13846/2019). Con la pronuncia n. 6523/2021, in allegato, la sesta sezione della Corte di Cassazione, a definizione di un conflitto di competenza, ha stabilito che la nota questione della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato nel 2005 per violazione della normativa Antitrust vada rimessa alle Sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (alle quali è stata devoluta la competenza in materia che prima spettava alle Corti d’appello).

 

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