La Corte
d'Appello di Bari, con la sentenza n. 1890/2020 pubblicata
il 3/11/2020, ha
affermato che il regime di capitalizzazione composto degli interessi, non dichiarato in contratto, ma
risultante solo dal piano di ammortamento, rende l'oggetto del contratto indeterminato,con
conseguente nullità della clausola e sostituzione del tasso ultralegale applicato.
Si legge
in sentenza "mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa sua caratteristica in un regime
di capitalizzazione composta (dalmomento che la relazione tra tempo e interesse non è più lineare)anzi in tali circostanze, per via della capitalizzazione, il TAN fornisce, come nel caso in
esame, una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell'operazione, rischiando in questo mondo di pregiudicare la completezza di informazione al cliente e dunque quel livello di
consapevolezza che controparte deve avere per garantire la corretta gestione economico- finanziaria della posizione e, dunque, la sua complessiva sostenibilità".
In altri termini, la divergenza riscontrata tra
TAN (tasso anno nominale pattuito) e TAE (tasso annuo effettivo), in difetto di specifica accordo sul TAE e del regime finanziario applicato, comporta l'indeterminatezza e la nullità della
clausola relativa al tasso di interesse.
Per il mutuatario, pertanto, nessun pagamento di
interessi corrispettivi.